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Contatti Telefonici

Lo sapevi che i contratti telefonici devono essere confermati su mezzo durevole?
È necessaria una registrazione vocale?

Nel 2014 l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori rendendo possibile che un contratto telefonico possa concludersi con il consenso prestato dal cliente a voce con registrazione vocale dello stesso.

Per la validità del contratto però, il fornitore del servizio è obbligato a inviare al cliente una copia del contratto scritto, contenente tutte le condizioni approvate oralmente e ciò anche al fine di ottenere da quest’ultimo una copia controfirmata.

In mancanza il consumatore può recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza.

Quindi se un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista è obbligato a confermare l’offerta al consumatore e quest’ultimo è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole (art. 51 n. 6 Codice del consumo).

Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza, al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.

Tale conferma comprende:

  • tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1 (informazioni precontrattuali), a meno che non le abbia già fornite al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza;
  • se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 59, lettera o del Codice del consumo (eccezioni al diritto di recesso)

Conferma del contratto concluso su un mezzo durevole
=
carta – DVD – e-mail – registrazione vocale


È valido un contratto con una compagnia del telefono – ad esempio quello per l’intestazione di una nuova utenza o per l’attivazione di un servizio o una promozione – fatto alla cornetta se poi l’utente non firma alcun documento?

Il consenso del consumatore non può essere raccolto solo verbalmente ma deve essere fissato su un supporto “durevole”.
Questo supporto non deve essere necessariamente un contratto scritto ma può trattarsi anche di una registrazione vocale, archiviata poi dall’operatore.