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Danni da vacanza rovinata, che fare?

In data 17 Marzo 2021 con decreto legge numero 18 è entrato in vigore il nuovo codice del turismo.

Ecco alcune novità.

In ambito turistico possono insorgere svariate controversie a causa di disservizi o inadempimenti che generino tanto responsabilità patrimoniali e non (il cosiddetto ‘danno da vacanza rovinata’) nei confronti dei consumatori, quanto situazioni poco favorevoli all’attività degli operatori del settore (p.e. la pubblicità negativa).

Il danno da vacanza rovinata consiste nel disagio psicofisico conseguente al mancato godimento del periodo di riposo e svago così come era stato programmato (art. 47, D.lgs 23 maggio 2011, n. 79 Codice del Turismo).

Si tratta di una figura di danno non patrimoniale, nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali, distinta dalla sofferenza economica, quali, ed esempio, la perdita del bagaglio o una coincidenza mancata che costringa a comprare un altro biglietto o a trascorrere una notte in hotel.

Dal punto di vista formale, l’acquisto di un pacchetto turistico in agenzia è un’operazione che coinvolge tre soggetti:

  • il tour operator, il quale realizza la combinazione degli elementi del pacchetto
  • l’agenzia che lo colloca sul mercato
  • il consumatore finale.

Un pacchetto turistico oggetto del contratto, per essere tale, deve contenere una combinazione di almeno due tipi diversi di servizi, quali trasporto, alloggio, noleggio veicoli (auto, moto, …) che vengono erogati per lo stesso viaggio o per la stessa vacanza.

In questo contesto, le responsabilità di organizzatore e rivenditore sono specificamente imputate e ripartite ed il viaggiatore può chiedere all’uno o all’altro il risarcimento, secondo i rispettivi contratti, poiché dall’1 luglio 2018 è in vigore il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai pacchetti turistici e ai servizi ad essi collegati.

La nuova normativa vigente ampia il concetto di servizi turistici, che finalmente includono anche le combinazioni “personalizzate”, cioè i servizi alberghieri acquistati via web insieme al biglietto aereo sui siti della compagnie aeree entro 24 ore.

La nuova disciplina obbliga, inoltre, gli operatori a fornire informazioni più chiare per i viaggiatori sul tipo di prodotto acquistato ed, infine, introduce una nozione di “servizi turistici collegati”, applicabile a più combinazioni di servizi.

Il viaggiatore, ai sensi degli Artt. 1175 e 1375 del codice civile, deve informare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

Il decreto indica un termine di prescrizione di due anni, che diventano tre nel caso i danni siano alla persona a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.