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Polizze assicurative e danni da interruzione di attività da Covid-19

La chiusura di esercizi commerciali conseguente a provvedimenti di contenimento della pandemia causata da Covid-19 ha innescato nel settore assicurativo numerosi conflitti relativi al pagamento degli indennizzi delle polizze contro i danni da interruzione di attività “BI” (Business Interruption).

Questione cruciale è quella dell’idoneità dell’interruzione, causata da factum principis (provvedimento dell’autorità) o da contaminazione da Covid-19, a soddisfare il c.d. requisito di materialità del danno richiesto ai fini dell’operatività della copertura assicurativa.

Il Canada ha trovato una bella soluzione che offre un’interessante interpretazione della nozione di danno materiale: i giudici canadesi forniscono un buono spunto per affrontare la questione delle richieste di indennizzo assicurativo per danni da interruzione di attività, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 interpretando in maniera estensiva il concetto proprio di danno materiale, affermando che:

la nozione di danno materiale deve ritenersi comprensiva anche della perdita o della limitazione nella funzione o nell’uso dei beni assicurati causati dal sinistro.

E questa soluzione potrebbe essere praticata anche in Italia.