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Separazione personale dei coniugi che fare

Quando può essere chiesta la separazione

La separazione personale dei coniugi può essere chiesta per:

  • Intollerabilità della prosecuzione della convivenza;

  • Grave pregiudizio per l’educazione dei figli

Ai fini della valutazione dell’intollerabilità della convivenza è irrilevante la colpa dei coniugi.

L’art. 151 c.c. afferma che l’intollerabilità può anche essere indipendente dalla volontà di uno dei coniugi. Altra cosa è la condotta che viola i doveri inerenti al matrimonio che sarà valutata invece, ai soli fini dell’addebito.

Per questo motivo, anche chi ha causato l’intollerabilità della convivenza, può chiedere la pronuncia di separazione.

Il grave pregiudizio all’educazione dei figli viene in genere collegato alla crisi del rapporto genitoriale che può influire negativamente sul loro sviluppo.

Procedimento di separazione giudiziale

Per ottenere la separazione personale i coniugi possono intraprendere la strada dell’accordo, mediante gli strumenti che la legge mette a disposizione, ossia il ricorso congiunto presentato al tribunale competente o la negoziazione assistita da avvocati.

La domanda di separazione personale giudiziale, in seguito alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia al codice di rito, si propone con ricorso al tribunale di residenza del convenuto. Se ci sono figli minori è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Il ricorso deve contenere tutta una serie di elementi che consentono al giudice di valutare fin da subito determinati fatti anche ai fini dell’emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti.

Tra i nuovi elementi richiamati dall’art. 473bis12 c.p.c. troviamo la predisposizione del piano genitoriale che contiene il progetto educativo e di accudimento dei figli minori.

Si tratta di informazioni che permettono al giudice di assumere decisioni opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita precedente e alle loro abitudini consolidate prima del disgregamento della famiglia.

Ad esempio: gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso scolastico-educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute ecc.

Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso la data di udienza per la comparizione personale dei coniugi per il tentativo di conciliazione e per l’eventuale emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi. Il giudice informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Il giudizio si conclude con una sentenza.

Separazione e divorzio in un unico procedimento

Un importante innovazione della riforma consiste nella possibilità di cumulo di domanda di separazione e divorzio, domanda che deve essere contenuta negli atti introduttivi del giudizio.

La sentenza emessa conterrà autonomi capi per le diverse domande e la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti (mantenimento nella separazione e assegno divorzile).

Nell’ambito del processo di separazione personale dei coniugi il giudice decide su:

  • addebito della separazione

  • mantenimento del coniuge

  • affidamento dei figli e il loro mantenimento

  • assegnazione della casa coniugale

L’addebito

Nel procedimento per separazione giudiziale è possibile chiedere al giudice una pronuncia di addebito, se uno dei coniugi ha violato i doveri che nascono dal matrimonio. Tali doveri sono il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale o materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. 

Non basta però la condotta contraria ai doveri matrimoniali, occorre che ci sia un nesso di causalità con il fallimento del matrimonio stesso. Se la crisi coniugale è intervenuta per ragioni ulteriori e diverse, e magari antecedenti, alla violazione dei doveri matrimoniali, non ci sarà spazio per una pronuncia di addebito della separazione e la separazione può essere pronunciata anche con addebito ad entrambi i coniugi.

Le conseguenze della pronuncia di addebito sono tre:

  • Perdita del diritto all’assegno di mantenimento

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione, anche se versa nelle condizioni economiche che giustificherebbero il riconoscimento di assegno di mantenimento, ne perde il relativo diritto. Rimane inalterato il diritto agli alimenti cui è obbligato in primo luogo il coniuge, se ci sono i presupposti dello stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento tenuto conto delle condizioni fisiche, dell’età e della posizione sociale del coniuge.

  • Perdita dei diritti successori

Il coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti del coniuge non separato. In caso di addebito il coniuge perde la qualifica di erede legittimario e lo speciale diritto di abitazione della casa coniugale compreso l’uso dei mobili che la arredano.

Il mantenimento

Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto a ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento quando non abbia adeguati redditi propri, o disponga di un reddito che non gli permette di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.

Per la concessione dell’assegno non è necessario uno stato di bisogno, ma è rilevante il deterioramento delle precedenti condizioni economiche, che devono essere tendenzialmente ripristinate per ristabilire un certo equilibrio.

Anche la capacità lavorativa dei rispettivi coniugi dovrà essere valutata in concreto, tenendo conto dell’età, della professionalità e delle circostanze attuali.

L’assegno di mantenimento può avere la funzione di riequilibrare o ridurre le disuguaglianze tra i coniugi nel caso in cui il coniuge dedito all’amministrazione e gestione della famiglia abbia dovuto svolgere solo lavori part time, rallentare il proprio percorso professionale o rinunciare ad un reddito lavorativo.

Riassumendo, i criteri per accertare il diritto al mantenimento di un coniuge nei confronti dell’altro sono:

  • l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, basandosi sul tenore di vita goduto e sulle aspettative future di tenore di vita

  • il criterio equitativo

  • il divario reddituale attuale

L’affidamento e il mantenimento dei figli

L’art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il giudice valuta prima di tutto se sia possibile che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilisce a quale di essi i figli rimarranno affidati in via esclusiva.

In ogni caso il giudice determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, e la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Il contributo al mantenimento dei figli è proporzionale al reddito del genitore.

La corresponsione di un assegno periodico è determinata considerando:

  • le esigenze attuali del figlio

  • il tenore di vita goduto dal figlio durante convivenza con entrambi i genitori

  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore

  • le risorse economiche di entrambi i genitori

  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore

È possibile che il giudice disponga il “mantenimento diretto” da parte dei genitori che sostengono direttamente le spese per la cura, l’istruzione e l’educazione dei figli, senza la previsione di un assegno di mantenimento.

Assegnazione della casa familiare

L’assegnazione dell’abitazione familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all’esclusiva tutela dei figli, pertanto si fa luogo ad assegnazione solo se:

  • ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti

  • per consentire ai figli di continuare ad usufruire di quell’habitat nel quale sono cresciuti sino al momento della crisi familiare

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti stabilmente nella casa familiare, inizi una convivenza o infine se contragga un nuovo matrimonio

Dell’assegnazione della casa si tiene conto ai fini del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli. 

La separazione consensuale in tribunale

L’art. 158 c.c. consente ai coniugi di ottenere la separazione su richiesta congiunta presentando un accordo che abbia un contenuto così detto “essenziale” cioè volto a regolare l’interruzione della convivenza – il mantenimento del coniuge e dei figli e l’assegnazione della casa coniugale – ed un contenuto “eventuale”, che riguarda altri aspetti prettamente patrimoniali.

L’accordo sarà oggetto di valutazione da parte del Tribunale, il quale provvederà ad emettere sentenza con cui omologa l’accordo se rispondente ai diritti considerati inderogabili di solidarietà familiare (i doveri nei confronti del coniuge e dei figli).

Oltre al contenuto necessario dell’atto, l’accordo può contenere la regolazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi: divisioni di beni, attribuzioni di quote di beni mobili o immobili ecc.

Il procedimento ha inizio con il deposito di un ricorso congiunto, sottoscritto personalmente anche dalle parti, che deve contenere gli stessi elementi del ricorso giudiziale, ossia la situazione personale della famiglia e dei figli in particolare, e la necessaria documentazione reddituale e patrimoniale ai fini della verifica della congruità dei contributi di mantenimento su cui le parti si sono accordate.

Il presidente del tribunale fissa la data di udienza di comparizione personale dei coniugi per il tentativo di conciliazione e per la conferma della volontà di separarsi alle condizioni individuate nel ricorso. Con richiesta congiunta contenuta nel ricorso, è possibile chiedere la sostituzione dell’udienza di comparizione con il deposito di note scritte, in cui si dichiara la volontà di non volersi riconciliare.

Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, le parti sono convocate innanzi al giudice che indica le modifiche da adottare, e non caso di mancata soluzione, respinge allo stato la domanda.

Il provvedimento finale che omologa la separazione è in tutto e per tutto equiparato ad una sentenza di separazione giudiziale.

Il divorzio insieme alla separazione, lo si può chiedere con la richiesta cumulativa in un unico ricorso. L’assistenza di un avvocato matrimonialista specializzato in diritto di famiglia può quindi essere utile per affrontare un procedimento tendenzialmente più tecnico rispetto al passato.